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Statuto dell'associazione dilettantistica M.I.F. 4x4 Download Pdf

Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Catanzaro (CZ), alla Via Borelli n. 17, una Associazione che assume la denominazione “M.I.F. 4X4 ” associazione sportiva dilettantistica e culturale.


TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, apolitica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi culturali e sociali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3
L’associazione si propone:
a) di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’attività fuoristradistica nel rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;
b) di organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche culturali e sociali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) di studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica del fuoristrada;
e) di realizzare e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi prova, piste e strutture sportive di vario genere;
f) lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per la pratica del fuoristrada;
g) indire corsi di avviamento al fuoristrada, corsi di formazione e di qualificazione per operatori del settore, per l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dalle normative vigenti;
h) l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale e di Protezione civile;
l) la promozione e lo scambio di rapporti con sodalizi di altri paesi;
m) la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici adatti alla marcia fuoristrada.


TITOLO III - Soci
Articolo 4

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato ed è costituito da club o associazioni fuoristradistiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Il club/associazione che intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta firmata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di club associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I club associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dell'Assemblea dei Soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.
Articolo 9
L’esclusione sarà decisa dall'Assemblea dei Soci, con apposita delibera inappellabile, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, anche a mano, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.


TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.


Esercizio Sociale
Articolo 12

L’esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi almeno venti giorni prima della adunanza con avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante modalità non formali quali l'invio di e-mail o sms o fax almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno due volte all’anno, di cui la prima entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei Conti o dalla maggioranza assoluta degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto i club associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, tra cui il Presidente, scelti fra gli appartenenti ai clubs associati, maggiorenni e per i quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili di eventuali commissioni di lavoro o i delegati a specifici settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri o ad esperti esterni.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22
Il Revisore dei Conti viene eletto dall’Assemblea, anche fra i non appartenenti ai club associati e resta in carica due anni.
Il Revisore dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, saranno inviati agli associati a mezzo di email.


TITOLO VII - Scioglimento
Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività fuoristradistica, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


Norma finale
Articolo 25

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.