Articolo
1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana
ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti
del Codice Civile è costituita, con sede in Catanzaro
(CZ), alla Via Borelli n. 17, una Associazione che assume
la denominazione “M.I.F. 4X4 ” associazione
sportiva dilettantistica e culturale.
TITOLO II - Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione e’ un centro permanente di
vita associativa a carattere volontario e democratico
la cui attività, apolitica, è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,
ricreativi culturali e sociali per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone:
a) di promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate
all’attività fuoristradistica nel rispetto
della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego
del tempo libero;
b) di organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche
culturali e sociali in via diretta o collaborare con
altri soggetti per la loro realizzazione;
c) di studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie
per migliorare l’organizzazione e la pratica del
fuoristrada;
e) di realizzare e/o gestire impianti, propri o di terzi,
adibiti a campi prova, piste e strutture sportive di
vario genere;
f) lo studio di tutti i problemi della categoria, o
di interesse generale per la pratica del fuoristrada;
g) indire corsi di avviamento al fuoristrada, corsi
di formazione e di qualificazione per operatori del
settore, per l’istruzione e la formazione all’uso
dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle
prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste
dalle normative vigenti;
h) l’incentivazione e la promozione del volontariato
assistenziale e di Protezione civile;
l) la promozione e lo scambio di rapporti con sodalizi
di altri paesi;
m) la promozione della ricerca e della conservazione
di veicoli storici adatti alla marcia fuoristrada.
TITOLO III - Soci
Articolo 4
Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato
ed è costituito da club o associazioni fuoristradistiche
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Il club/associazione che intende essere ammesso come
associato dovrà farne richiesta firmata al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto
e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta
da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà
ad ogni effetto la qualifica di associato.
In ogni caso è esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di club associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione
e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per
le elezioni degli organi direttivi.
I club associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento
Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo
annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente
per l’anno successivo con delibera dell'Assemblea
dei Soci e in ogni caso non potrà mai essere
restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili
e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.
Articolo 9
L’esclusione sarà decisa dall'Assemblea
dei Soci, con apposita delibera inappellabile, su proposta
del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni
adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo
annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti
dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono
essere comunicate agli associati destinatari mediante
lettera, anche a mano, ad eccezione del caso previsto
alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere
motivate.
TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per
il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione
di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo
e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra i soci durante la vita dell'associazione né
all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre
il rendiconto economico e finanziario da presentare
all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico
e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea
degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi almeno venti giorni
prima della adunanza con avviso contenente l’ordine
del giorno, il luogo, la data e l’orario della
prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene comunicato ai
singoli soci mediante modalità non formali quali
l'invio di e-mail o sms o fax almeno 8 giorni prima
dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione,
dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei
Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell’Associazione riservati alla sua
competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno due volte all’anno, di cui
la prima entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare, dal Revisore dei Conti o dalla
maggioranza assoluta degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo
entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie -
hanno diritto al voto i club associati in regola con
il versamento della quota associativa secondo il principio
del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria
e straordinaria - è regolarmente costituita quando
siano presenti o rappresentati la metà più
uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno
dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria
e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli
oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza
qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per
le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli
associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente
dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente
o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dall’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri,
tra cui il Presidente, scelti fra gli appartenenti ai
clubs associati, maggiorenni e per i quali non sussistano
cause di incompatibilità previste dall’ordinamento
sportivo nell’assunzione dell’incarico.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente tutte le volte nelle
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando
ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica
non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute
sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione
ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi
membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo,
al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività
sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e la proposta
di esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili di eventuali commissioni
di lavoro o i delegati a specifici settori di attività
in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali
a suoi membri o ad esperti esterni.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o
più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico,
il Consiglio direttivo può provvedere alla loro
sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta
modalità, il Consiglio può nominare altri
Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea,
che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada
oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma
dell’Associazione. Al Presidente è attribuito
in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione
e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere
di straordinaria amministrazione. In caso di assenza
o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate
dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare
entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l’elezione
del nuovo Presidente.
Articolo 22
Il Revisore dei Conti viene eletto dall’Assemblea,
anche fra i non appartenenti ai club associati e resta
in carica due anni.
Il Revisore dei Conti deve controllare l’amministrazione
dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio
alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello
Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle
Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità
e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell’Associazione, con particolare riferimento
ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
saranno inviati agli associati a mezzo di email.
TITOLO VII - Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
deliberato dall’assemblea con il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto
di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui
saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano
la promozione e lo sviluppo dell’attività
fuoristradistica, e comunque per finalità di
utilità sociale, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal
presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le
norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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